IL GIUDICE DI PACE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza per la promozione del giudizio
 di legittimita' costituzionale ex art. 23 della legge 11  marzo  1953
 n.  87 nella causa di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e proposta
 con ricorso 20 maggio 1995 da Boscolo Filippo "Bomba"  (avv.  Roberto
 Falcone)  contro la Capitaneria di porto di Chioggia (cap. Maiolo) ed
 in ruolo all'odierna udienza.
   Premesso:
     che con decreto-legge 18 ottobre 1995  n.  432  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  del  21  ottobre  1995 e' stato reiterato per la
 seconda volta senza modifiche, il decreto-legge 21  giugno  1995  che
 all'art.  1, rimasto immutato, aveva abrogato il terzo comma ed il n.
 4 dell'ultimo comma dell'art. 7 del cod. proc. civ., sottraendo  alla
 competenza   del  giudice  di  pace  le  cause  di  opposizione  alle
 ingiunzioni di cui alla legge n. 689/1981  e  quelle  di  opposizione
 alle  sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre
 1990 n. 309;
     che per effetto del decreto n. 238 emanato  a  distanza  di  poco
 meno  di due mesi alla entrata in funzione del giudice di pace, si e'
 venuta a determinare la restituzione al pretore di una competenza per
 materia, attribuita al giudice onorario dalla legge n. 374/1991 e mai
 posta  la  discussione  nel  luogo  e  travagliato  iter  legislativo
 ispirato comunque a ben precisi fondamenti innovativi;
     che  l'adozione, nella circostanza, da parte del Governo... della
 prassi dei cosidetti "decreti di riforma" emanati, come nel  caso  di
 specie, sotto la spinta di probabili rivendicazioni corporative senza
 che  la  sussistenza  della  "straordinaria necessita' ed urgenza" ne
 legittimasse, in qualche maniera, l'adozione;
     che comunque il decreto legge n.  238/1995,  incide  pesantemente
 non  solo  sulla competenza per materia del giudice di pace, ma anche
 su  quella  per  materia  e  valore  del  pretore,  determinando   il
 depauperamento  delle funzioni del primo e l'abnorme incremento delle
 competenze del secondo.
   Cio' premeso,  appare  subito  evidente  che  il  decreto-legge  n.
 238/1995  mancando  dei  requisiti  di  "straordinaria  necessita' ed
 urgenza" viola oltre all'art. 77  anche  gli  artt.  76  e  97  della
 Costituzione e percio' da considerare incostituzionale.
   Recita  infatti  l'art.  76 "L'esercizio della funzione legislativa
 non puo' essere delegato al Governo se  non  con  determinazione  dei
 principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo limitato e per
 oggetti definiti". Orbene il decreto de quo e'  stato  reiterato  per
 ben due volte e rischia di essere reiterato per la terza senza che la
 mancata  conversione entro i termini di legge ne abbia determinato la
 perdita di efficacia ex tunc.
   La violazione dell'art. 77 della costituzione e' ancora piu' palese
 nella  misura  in  cui il ricorso all'uso del decreto legge non trova
 giustificazione alcuna nella assoluta  carenza  dei  requisiti  della
 straordinaria  necessita' ed urgenza che legittimano l'adozione della
 decretazione d'urgenza.
   Non minore importanza  e'  infine  da  attribuire  alla  violazione
 dell'art.    97  della  Costituzione  nella  misura  in  cui tende ad
 assicurare il buon andamento della pubblica  amministrazione  di  cui
 certamente, l'amministrazione della giustizia, fa parte.