IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza per la promozione del giudizio di legittimita' costituzionale ex art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 nella causa di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e proposta con ricorso 20 maggio 1995 da Boscolo Filippo "Bomba" (avv. Roberto Falcone) contro la Capitaneria di porto di Chioggia (cap. Maiolo) ed in ruolo all'odierna udienza. Premesso: che con decreto-legge 18 ottobre 1995 n. 432 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1995 e' stato reiterato per la seconda volta senza modifiche, il decreto-legge 21 giugno 1995 che all'art. 1, rimasto immutato, aveva abrogato il terzo comma ed il n. 4 dell'ultimo comma dell'art. 7 del cod. proc. civ., sottraendo alla competenza del giudice di pace le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689/1981 e quelle di opposizione alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; che per effetto del decreto n. 238 emanato a distanza di poco meno di due mesi alla entrata in funzione del giudice di pace, si e' venuta a determinare la restituzione al pretore di una competenza per materia, attribuita al giudice onorario dalla legge n. 374/1991 e mai posta la discussione nel luogo e travagliato iter legislativo ispirato comunque a ben precisi fondamenti innovativi; che l'adozione, nella circostanza, da parte del Governo... della prassi dei cosidetti "decreti di riforma" emanati, come nel caso di specie, sotto la spinta di probabili rivendicazioni corporative senza che la sussistenza della "straordinaria necessita' ed urgenza" ne legittimasse, in qualche maniera, l'adozione; che comunque il decreto legge n. 238/1995, incide pesantemente non solo sulla competenza per materia del giudice di pace, ma anche su quella per materia e valore del pretore, determinando il depauperamento delle funzioni del primo e l'abnorme incremento delle competenze del secondo. Cio' premeso, appare subito evidente che il decreto-legge n. 238/1995 mancando dei requisiti di "straordinaria necessita' ed urgenza" viola oltre all'art. 77 anche gli artt. 76 e 97 della Costituzione e percio' da considerare incostituzionale. Recita infatti l'art. 76 "L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". Orbene il decreto de quo e' stato reiterato per ben due volte e rischia di essere reiterato per la terza senza che la mancata conversione entro i termini di legge ne abbia determinato la perdita di efficacia ex tunc. La violazione dell'art. 77 della costituzione e' ancora piu' palese nella misura in cui il ricorso all'uso del decreto legge non trova giustificazione alcuna nella assoluta carenza dei requisiti della straordinaria necessita' ed urgenza che legittimano l'adozione della decretazione d'urgenza. Non minore importanza e' infine da attribuire alla violazione dell'art. 97 della Costituzione nella misura in cui tende ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione di cui certamente, l'amministrazione della giustizia, fa parte.